Convenzione
Art. 44
In vigore dal 8 nov 1985
1. Il funzionario consolare può prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali battenti la Bandiera dello Stato di invio che entrano in un porto, o si ancorino in altro luogo nei limiti della circoscrizione consolare. Egli può recarsi a bordo di dette navi una volta che queste siano state ammesse alla libera pratica e comunicare liberamente con il comandante, i membri dell'equipaggio, nonché con i passeggeri cittadini dello Stato di invio.
2. Il comandante di una nave dello Stato di invio che si trova in un porto dello Stato di residenza o un membro dell'equipaggio da lui designato, può essere autorizzato a recarsi presso l'Ufficio
consolare, per affari concernenti la navigazione.
3. Senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, il funzionario consolare può compiere inchieste su ogni fatto accaduto nel corso del viaggio a bordo di una nave dello Stato di invio, interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, verificare i documenti di bordo, ricevere le dichiarazioni concernenti il viaggio ed il luogo di destinazione, dirimere, per quanto le leggi e regolamenti dello Stato di invio lo consentano, le contestazioni di ogni natura tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, prendere le misure per il ricovero ospedaliero o il rimpatrio del comandante o di ogni altro membro dell'equipaggio e facilitare l'entrata e l'uscita della nave nonché il suo soggiorno nel porto. Il funzionario consolare può chiedere il concorso e l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di residenza
nell'esercizio di queste funzioni.
4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di residenza abbiano l'intenzione di effettuare delle visite, investigazioni o atti coercitivi a bordo di una nave dello Stato di invio che si trovi nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le dette autorità, prima di procedere a tali atti, devono informare il funzionario consolare affinché egli possa assistervi. Detto avviso deve indicare una data ed un'ora. Se il funzionario consolare non vi ha assistito, può rivolgersi alle autorità competenti dalle quali ricevere tutte le informazioni necessarie sugli atti compiuti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ugualmente al caso in cui il comandante o un altro membro dell'equipaggio debba essere interrogato per fatti connessi alla nave dello Stato di invio.
5. In casi urgenti e se l'inchiesta è fatta su richiesta del comandante, il funzionario consolare deve essere avvisato senza indugio. A sua domanda, egli viene in questo caso informato
ugualmente degli atti dell'inchiesta compiuta in sua assenza.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non sono applicabili agli usuali controlli di dogana, di frontiera, d'igiene e di sicurezza
portuale.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi
da guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-44