Convenzione

Art. 43

In vigore dal 8 nov 1985
1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio. Questi ultimi hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. 2. Il funzionario consolare può chiedere alle autorità dello Stato di residenza, informazioni sui cittadini dello Stato di invio. Tali informazioni possono essere richieste anche sul capitano ed i membri dell'equipaggio di una nave o di un aereo dello Stato di invio qualora non siano cittadini dello Stato di residenza. 3. Le autorità competenti dello Stato di residenza informano entro 4 giorni l'Ufficio consolare del fermo, dell'arresto o di altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio. 4. Nel termine di 8 giorni dopo il fermo, l'arresto o l'inizio di altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio, un funzionario consolare ha il diritto di recarsi presso il cittadino che sia stato fermato, arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui nonché di provvedere alla sua difesa in giudizio. Nel caso in cui il funzionario consolare richieda tale visita più di 5 giorni dopo il fermo, l'arresto o altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio, detta visita deve essere concessa entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta. Altre visite saranno concesse al funzionario consolare almeno una volta al mese. Tale termine può essere derogato quando sussistano particolari motivi. 5. Quando un cittadino dello Stato di invio espia una pena privativa della sua libertà, il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo e di intrattenersi con lui almeno una volta al mese. 6. I diritti previsti dai paragrafi da 3 a 5 sono esercitati in conformità con le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a condizione però che dette leggi e regolamenti non sopprimano i diritti del funzionario consolare previsti dalla presente Convenzione. 7. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il cittadino dello Stato di invio che sia stato fermato o arrestato, che sconti una pena detentiva o la cui libertà personale sia stata limitata in altra forma, delle disposizioni contenute nei paragrafi da 3 a 5.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo