Convenzione
Art. 41
In vigore dal 8 nov 1985
Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, le autorità competenti dello Stato di residenza consegnano, senza alcuna formalità, ad un funzionario consolare dello Stato invio gli effetti persona, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, se non possono essere consegnati ad un membro della famiglia o ad un rappresentante. La consegna e, quando ciò sia necessario, l'esportazione dei beni, sono effettuate secondo le leggi
e regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-41