Convenzione

Art. 38

In vigore dal 8 nov 1985
I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, se ciò è ammesso dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-38

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