Convenzione
Art. 37
In vigore dal 8 nov 1985
Gli atti menzionati negli non necessitano di alcuna legalizzazione per essere utilizzati nello Stato di residenza, purchè siano provvisti della firma e del timbro ufficiale del
funzionario consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-37