Accordo

Art. 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

In vigore dal 23 ago 1985
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; (g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione abbiano una durata superiore a tre mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti, all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di acquista re merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, purchè si tratti di attività che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario dell'attività industriale o commerciale dell'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto o a favore di un'impresa dell'altro Stato contraente diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: (a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto o a favore dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o (b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto o a favore dell'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate interamente o quasi per conto dell'impresa (o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o aventi una partecipazione di controllo in essa), esso non sarà considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra
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