Accordo
Art. 9
NAVIGAZIONE MARITTIMA
In vigore dal 23 ago 1985
NAVIGAZIONE MARITTIMA
1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, provenienti dall'altro Stato contraente per l'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato contraente su tali redditi deve essere ridotta di un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta stessa.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono:
(a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate o non, se detti utili da affitto sono occasionali
rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale; e
(b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggiamento relativo al trasporto di containers) in connessione col trasporto di merci in traffico internazionale.
3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-9