Accordo
Art. 8
NAVIGAZIONE AEREA
In vigore dal 23 ago 1985
NAVIGAZIONE AEREA
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alla partecipazione a fondi comuni (pools) di qualsiasi genere da parte di imprese esercenti il trasporto aereo.
3. Ai fini del presente articolo:
(a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aeromobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aeromobili, e
(b) l'espressione "esercizio di aeromobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per canto di altre imprese, la locazione occasionale di aeromobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-8