Accordo

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 23 ago 1985
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché qualsiasi altra zona marina che, ai sensi della legislazione interna dell'India, sia una zona marina sulla quale l'India eserciti determinati diritti e nei limiti in cui detti diritti possano essere ivi esercitati come se detta zona marittima fosse una parte del territorio indiano; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia; (d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta italiana o l'imposta indiana; (e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti; (f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato società o persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti; (g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "imprese dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa l'"anno precedente" (previous year), così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961); (i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (j) il termine "autorità competente" designa: per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del "Department of Revenue and Banking", e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze" 2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-3

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