Accordo
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 23 ago 1985
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono:
(a) per quanto concerne l'India:
1 - l'imposta sul reddito e le relative soprattasse applicate ai sensi dell'Income-tax Act del 1961 (43 del 1961);
2 - la sovraimposta applicata ai sensi del "Companies (Profits) Surtax Act del 1964" (7 del 1964);
(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");
(b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
2. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo i del presente articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto del presente Accordo, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-2