Art. 2 · IMPOSTE CONSIDERATE
Accordo

Art. 2

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IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 23 ago 1985
IMPOSTE CONSIDERATE 1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono: (a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito e le relative soprattasse applicate ai sensi dell'Income-tax Act del 1961 (43 del 1961); 2 - la sovraimposta applicata ai sensi del "Companies (Profits) Surtax Act del 1964" (7 del 1964); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); (b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 2. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo i del presente articolo. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto del presente Accordo, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
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