Accordo
Art. 14
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 23 ago 1985
UTILI DI CAPITALE
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli utili derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da beni immobili come definiti al paragrafo 2 dell', o dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni mobili, materiali o immateriali, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni erano situati immediatamente prima dell'alienazione, scambio o trasferimento.
2. Ai fini del presente articolo, il luogo in cui sono depositate le azioni di una società si considera situato nello Stato contraente nel quale la società si è costituita.
3. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da navi od aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-14