Accordo

Art. 18

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 23 ago 1985
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti) nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno che l'onere della visita in detto stato non sia sostenuto, interamente o quasi, utilizzando, direttamente o indirettamente, fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante quanto previsto dal presente Accordo, se i servizi indicati nel paragrafo 1 sono resi in uno Stato contraente da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dallo svolgimento delle predette attività sono imponibili in detto primo Stato a meno che l'impresa stessa non sia interamente o quasi finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente in considerazione della prestazione dei predetti servizi. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici del Governo comprende i fondi pubblici costituiti dal Governo o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Stato locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-18

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