Accordo
Art. 15
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 23 ago 1985
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato.
Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli:
(a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o
(b) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-15