Accordo
Art. 19
PENSIONI
In vigore dal 23 ago 1985
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-19