Accordo

Art. 23

ALTRI REDDITI

In vigore dal 23 ago 1985
ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-23

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