Accordo
Art. 23
ALTRI REDDITI
In vigore dal 23 ago 1985
ALTRI REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-23