Accordo
Art. 27
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 23 ago 1985
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni o i documenti necessari per applicare le disposizioni del presente Accordo nonché per la prevenzione o l'accertamento delle evasioni delle imposte oggetto del presente accordo. Le informazioni o documenti scambiati saranno tenuti segreti, ma saranno comunicati alle persone (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure, delle verifiche o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle frodi ad esse collegate o alle persone cui si riferiscono le informazioni o i documenti.
2. Lo scambio di informazioni o di documenti avviene su base automatica, o dietro richiesta per casi specifici, ovvero in entrambi i modi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di volta in volta l'elenco delle informazioni o dei documenti da trasmettersi automaticamente.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni o documenti che non possono essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
(c) di trasmettere informazioni o documenti che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-27