Accordo
Art. 28
ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI
In vigore dal 23 ago 1985
ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-28