Accordo

Art. 28

ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI

In vigore dal 23 ago 1985
ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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