Art. 1
In vigore dal 23 ago 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché lo scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-rd-1