Art. 28 · ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI
Accordo

Art. 28

28 / 30

ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI

In vigore dal 23 ago 1985
ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-28