Titolo IV
Art. 16
In vigore dal 28 ago 1985
Il Ministero della sanità provvede a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-16