Titolo II

Art. 11

In vigore dal 28 ago 1985
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-11

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