Titolo II
Art. 12
In vigore dal 28 ago 1985
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché corsi che consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-12