Titolo V

Art. 17

In vigore dal 28 ago 1985
I documenti di cui agli della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-17

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