Titolo V

Art. 21

In vigore dal 28 ago 1985
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo