Titolo II
Art. 7
In vigore dal 28 ago 1985
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente .
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-7