Art. 8

LEGGE 13 giugno 1985, n. 296

In vigore dal 23 giu 1985
I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione temporanea di servizi inerenti alla professione di ostetrica nel territorio dello Stato italiano, senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità: a) una dichiarazione sottoscritta redatta in lingua italiana, dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa; b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato; c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato od altro titolo di cui all'allegato B della presente legge. In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione su indicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni. La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione. Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni al collegio delle ostetriche della provincia interessata.
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