Art. 12

LEGGE 13 giugno 1985, n. 296

In vigore dal 23 giu 1985
I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.
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