Art. 3
LEGGE 13 giugno 1985, n. 296
In vigore dal 23 giu 1985
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio delle ostetriche della provincia nel cui albo l'interessato intenda chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi e dei certificati, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi.
La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha tatto pervenire la risposta.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
Il collegio delle ostetriche nel termine di un mese dalla data di ricezione delle domande, corredate dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione all'albo ai sensi delle leggi vigenti.
Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.
Storico versioni
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