Art. 1

LEGGE 13 giugno 1985, n. 296

In vigore dal 23 giu 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B riconosciuto il titolo di ostetrica ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale. L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.
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