Art. 5

LEGGE 13 giugno 1985, n. 296

In vigore dal 23 giu 1985
Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell', nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine il collegio delle ostetriche dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale. Le informazioni sono coperte dal segreto.
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