Art. 5
LEGGE 13 giugno 1985, n. 296
In vigore dal 23 giu 1985
Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell', nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine il collegio delle ostetriche dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-06-13;296#art-5