Appendice A

Art. 20

Scontrino del bagaglio

In vigore dal 31 gen 1985
Scontrino del bagaglio par. 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore. par. 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio è ammesso il segno Parte di provveidmento in formato grafico par. 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini debbono essere stampati e compilati. par. 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono indicare: a) le stazioni di partenza e di destinazione; b) l'itinerario; c) il giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debbono essere spediti; d) il numero dei viaggiatori; e) il numero e la massa dei colli; f) le tasse di porto e le altre spese. par. 5. Il viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia stato compilato in conformità delle sue indicazioni.
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