Appendice A
Art. 20
Scontrino del bagaglio
In vigore dal 31 gen 1985
Scontrino del bagaglio
par. 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore.
par. 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio è ammesso il segno
Parte di provveidmento in formato grafico
par. 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini debbono essere stampati e compilati.
par. 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono indicare:
a) le stazioni di partenza e di destinazione;
b) l'itinerario;
c) il giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debbono essere spediti;
d) il numero dei viaggiatori;
e) il numero e la massa dei colli;
f) le tasse di porto e le altre spese.
par. 5. Il viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia stato compilato in conformità delle sue indicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-20