Appendice A
Art. 24
Compimento delle formalità amministrative
In vigore dal 31 gen 1985
Compimento delle formalità amministrative
Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorità doganali o di altre autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la sua persona e gli animali che porta con sè, quanto per ciò che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. La ferrovia non è responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno derivante dal fatto che il viaggiatore non osservi tali obblighi.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-24