Appendice A
Art. 18
Oggetti esclusi
In vigore dal 31 gen 1985
Oggetti esclusi
Sono esclusi dal trasporto a bagaglio:
a) gli oggetti il cui trasporto è proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
b) gli oggetti il cui trasporto è riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
c) le merci destinate al commercio;
d) gli oggetti ingombranti o di una massa eccessiva;
e) le materie e gli oggetti pericolosi, in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti esplosivi o infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonché le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione; le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a bagaglio, sotto condizione, alcune di tali materie ed oggetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-18