Art. 18 · Oggetti esclusi
Appendice A

Art. 18

39 / 165

Oggetti esclusi

In vigore dal 31 gen 1985
Oggetti esclusi Sono esclusi dal trasporto a bagaglio: a) gli oggetti il cui trasporto è proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; b) gli oggetti il cui trasporto è riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; c) le merci destinate al commercio; d) gli oggetti ingombranti o di una massa eccessiva; e) le materie e gli oggetti pericolosi, in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti esplosivi o infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonché le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione; le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a bagaglio, sotto condizione, alcune di tali materie ed oggetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-18