Appendice A›Titolo II
Art. 16
Coincidenze mancate - Soppressione dei treni
In vigore dal 31 gen 1985
Coincidenze mancate - Soppressione dei treni
par. 1. Quando, in seguito al ritardo di un treno, la coincidenza con un altro treno viene a mancare, o quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso e il viaggiatore vuole continuare il suo viaggio, la ferrovia è obbligata a trasportarlo, con i suoi bagagli, nei limiti del possibile e senza pagamento di alcun supplemento di prezzo, con un treno che si diriga verso la stessa destinazione sia per la stessa linea, sia per un'altra via appartenente alle ferrovie che partecipano all'itinerario del primo trasporto, in modo da permettergli di arrivare a destinazione con il minor ritardo possibile.
par. 2. La ferrovia deve, a seconda delle circostanze, attestare sul biglietto la mancata coincidenza o la soppressione del treno, prorogare nella misura necessaria la validità del biglietto stesso e renderlo valido per il nuovo itinerario, per una classe superiore o per un treno di categoria di prezzo più elevata. Tuttavia, le tariffe o gli orari possono escludere l'utilizzazione di determinati treni.
Storico versioni
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