Convenzione n. 151›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 4 gen 1985
.
I pubblici dipendenti dovranno godere, come gli altri lavoratori, dei diritti civili e politici che sono essenziali per il normale esercizio della libertà sindacale, con la sola riserva degli obblighi imposti dal loro status e dalla natura delle funzioni da essi esercitate.
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