Convenzione n. 151Parte IV

Art. 7

In vigore dal 4 gen 1985
. Misure appropriate alle condizioni nazionali dovranno essere adottate, ove ciò sia necessario, per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione più ampi possibile delle procedure che permettono di negoziare le condizioni d'impiego tra le autorità pubbliche interessate e le organizzazioni dei pubblici dipendenti, o di qualsiasi altro metodo che permetta ai rappresentanti dei pubblici dipendenti di prendere parte alla determinazione di dette condizioni.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-7-4

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