Convenzione n. 151›Parte II
Art. 5
In vigore dal 4 gen 1985
.
1. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di una completa indipendenza nei confronti delle autorità pubbliche.
2. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto d'ingerenza da parte delle autorità pubbliche nella loro formazione, funzionamento e gestione.
3. Vengono in particolare assimilati ad atti di ingerenza, ai sensi del presente articolo, le misure tendenti a promuovere la creazione di organizzazioni di pubblici dipendenti sotto un'autorità pubblica, o a sostenere delle organizzazioni di pubblici dipendenti con mezzi finanziari o altri, con l'obiettivo di porre tali organizzazioni sotto il controllo di un'autorità pubblica.
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