Art. 9
Convenzione n. 151Parte VI

Art. 9

67 / 126
In vigore dal 4 gen 1985
. I pubblici dipendenti dovranno godere, come gli altri lavoratori, dei diritti civili e politici che sono essenziali per il normale esercizio della libertà sindacale, con la sola riserva degli obblighi imposti dal loro status e dalla natura delle funzioni da essi esercitate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-9-4