Accordo
Art. 43
Insequestrabilità degli averi
In vigore dal 20 set 1984
- Insequestrabilità degli averi
I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.
Storico versioni
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