Accordo

Art. 45

Esenzione delle restrizioni relative agli averi

In vigore dal 20 set 1984
- Esenzione delle restrizioni relative agli averi Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.
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