Accordo
Art. 40
Obiettivi
In vigore dal 20 set 1984
- Obiettivi
Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunità enunciati nel presente capitolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-40