Accordo

Art. 39

Regolamento degli obblighi: altri averi del Fondo

In vigore dal 20 set 1984
- Regolamento degli obblighi: altri averi del Fondo 1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata. 2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 3 dell' e del paragrafo 1 dell'. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito innanzitutto sulla base e nell'ordine specificanti al paragrafo 4 dell', quindi tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-39

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