Art. 43 · Insequestrabilità degli averi
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Art. 43

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Insequestrabilità degli averi

In vigore dal 20 set 1984
- Insequestrabilità degli averi I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.
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