Trattato

Art. XXI

Spese

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XXI. (Spese) La Parte richiedente pagherà le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla città dove essa è trattenuta nella Parte richiedente. La Parte richiesta pagherà qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'articolo XIX sarà a carico della Parte richiedente. La Parte richiesta non presenterà alcuna domanda di rimborso alla Parte richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente Trattato.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xxi

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