Trattato

Art. XVIII

Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XVIII. (Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti) 1. - Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla Parte richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l'estradizione non possa essere, effettuata. I diritti di terzi su tali beni sono debitamente fatti salvi. 2. - La Parte richiesta può condizionare la consegna dei predetti beni ad una soddisfacente garanzia della Parte richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla Parte richiesta non appena possibile e può differirne la consegna se è necessario per ragioni di prova nella Parte richiesta.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xviii

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