Trattato

Art. XIX

Transito

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XIX. (Transito) 1. - Le Parti contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo Stato. La Parte contraente che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso contenente la descrizione della persona e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. 2. - Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra Parte contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte contraente, quest'ultima tratterrà la persona da far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente articolo.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xix

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