Trattato

Art. XVI

Principio di specialità e nuova estradizione

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XVI. (Principio di specialità e nuova estradizione) 1. - Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte richiedente salvo che per: a) il reato per il quale l'estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione; b) un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure c) un reato per il quale l'Autorità esecutiva degli Stati Uniti o le competenti Autorità italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte richiesta può domandare la presentazione dei documenti previsti nell'articolo X. 2. - Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata. 3. - I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformità con le leggi della. Parte richiedente, nè l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se: a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure; b) tale persona non lascia il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui è libera di partire.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xvi

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