Trattato

Art. XX

Assistenza e rappresentanza

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XX. (Assistenza e rappresentanza) Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti consiglia, assiste e rappresenta la Repubblica italiana in qualsiasi procedimento avente luogo negli Stati Uniti e derivante da una richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica italiana. Il Ministero italiano di grazia e giustizia, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d'America e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xx

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